L'Albo pretorio è, dal 1º gennaio 2011, la sezione nei siti informatici delle amministrazioni e degli enti pubblici dove vengono pubblicati gli atti per i quali è obbligatoria la pubblicità legale. Precedentemente, l'albo pretorio o albo municipale era una tavola o vetrina esistente presso ogni ente pubblico, generalmente collocata presso la porta della casa comunale o in un luogo pubblico.
Nell'albo pretorio vengono pubblicate le deliberazioni, le ordinanze, i manifesti e gli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico per disposizione di legge o di regolamento.
L’art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009 n.69 ha sancito che “a far data dal 1º gennaio 2010 gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati”, il successivo comma 5 dello stesso art. 32 precisa che “a decorrere dal 1º gennaio 2010 e, nei casi di cui al comma 2, dal 1º gennaio 2013, le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale”.
Il termine per la pubblicazione telematica degli atti è stato prorogato con la legge 26 febbraio 2010 n. 25 al 1º gennaio 2011.
Ogni tipologia di documento deve rimanere "pubblica", consultabile da tutti, per un numero di giorni considerato congruo, cioè sufficiente perché i cittadini vengano a conoscenza della decisione, dell'evento ecc.. La pubblicazione ha ordinariamente durata pari a gg.15 , qualora non sia indicata dalla legge o da un regolamento ovvero dal soggetto richiedente la pubblicazione una durata specifica e diversa.